Arriva un importante chiarimento da parte del direttore dell’Agenzia delle Entrate sulla cessione dei crediti senza limiti durate il regime transitorio introdotto dopo il Decreto Sostegni Ter
Home » Blog-2 »
Come avevamo già avuto modo di approfondire qui, l’approvazione del Decreto Sostegni Ter o DL 4/2022 aveva apportato importanti cambiamenti in merito alla normativa della cessione del credito. In particolare, dopo il decreto, la normativa stabilisce che il meccanismo della cessione dei crediti senza limiti non è più valido ma il numero di queste cessioni adesso è limitato ad uno.
Tuttavia, l’Audizione del direttore dell’Agenzia delle Entrate in Commissione di Bilancio in Senato, ha aperto un nuovo spiraglio per quanto riguarda la cessione dei crediti d’imposta senza limiti. L’ Audizione del direttore Ernesto Maria Ruffini del resto, verteva proprio sul tema delle misure di contrasto alle frodi messe in atto proprio tramite il meccanismo dei crediti d’imposta. Frodi che, specifichiamo, riguardano soprattutto il Bonus Facciate ed il Superbonus 110%.
Dopo aver quindi riepilogato la ratio e la finalità dell’articolo 28 introdotto dal decreto Sostegni (dl 4/2022), affronta la questione della cessione dei crediti durante il periodo transitorio.
Abbiamo cercato di riepilogare i punti toccati durante questa audizione qui di seguito (trovi il documento qui), soprattutto per quanto riguarda l’indicazione del direttore dell’AdE in merito alla circolazione dei crediti.
Il punto sull’audizione del direttore dell’Agenzia delle Entrate
Per tutelare il legittimo affidamento dei cessionari dei crediti, il comma 2 dell’articolo 28 del DL Sostegni ter prevede un passaggio graduale alle nuove più stringenti regole. In particolare, questo articolo stabilisce che i crediti che prima del 7 febbraio 2022 sono stati oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, possono essere ceduti solamente un’altra volta. Niente più cessione dei crediti illimitata quindi per i crediti ceduti o acquistati prima del 7 febbraio 2022.
Questa limitazione è stata prevista soprattutto per consentire ai cessionari di questi crediti in buona fede, di regolare la sorte dei crediti già acquisiti (clicca qui se vuoi scoprire perché dovresti acquistare il credito d’imposta). I cessionari potranno infatti cedere questi crediti al termine del periodo transitorio una volta soltanto anche se senza limiti temporali sulla possibilità di esercizio di questa opzione. Il tutto deve però essere subordinato al rispetto dei limiti di utilizzo dei crediti.
Il meccanismo della cessione del credito è inoltre reso più lineare dal riferimento esplicito ad una FAQ dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, la FAQ precisa che:
- la disciplina transitoria opera in relazione ai crediti ceduti. L’importante è che la procedura di cessione sia stata correttamente trasmessa all’Agenzia delle Entrate e da essa validata prima della data del 7 febbraio 2022;
- la cessione del credito senza limiti di passaggi rimane pur sempre valida per tutti quei crediti ceduti prima del 7 febbraio;
- l’altra ed ulteriore cessione di cui al comma 2 dell’articolo 28, se la relativa comunicazione all’Agenzia è stata validamente trasmessa nei termini sopra indicati, potrà essere effettuata dopo il 7 febbraio 2022.
Conclusioni
Alla luce delle considerazioni qui sopra riportate riguardanti la disciplina transitoria del Decreto Sostegni-ter emerge la seguente situazione:
La disciplina deve essere applicata ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022.
Vuoi rimanere aggiornato sul credito d’imposta? Non devi far altro che contattarci cliccando qui!